Ordinanza Sindacale n°151 del 03/06/2015 N° PROT. 32298
Oggetto: Raccolta differenziata area mercato
IL SINDACO
RITENUTO opportuno e necessario l’emanazione di un atto che assicuri un adeguato livello di igiene e di decoro nelle aree mercatali, nel rispetto dei principi della raccolta differenziata, contrastando l’abbandono dei rifiuti, con la previsione di sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che effettuino conferimenti vietati e comportamenti scorretti;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
VISTO l’art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da €25,00 a €500,00, per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che prevedono l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché ai fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza
- È FATTO DIVIETO ASSOLUTO di depositare o abbandonare in modo incontrollato nelle aree mercatali i rifiuti prodotti dagli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato settimanale ed in occasione delle fiere, mercatini, manifestazioni ecc, e costituiti principalmente da buste di cellophan e/o di plastica, carta e cartoni e rifiuti biodegradabili (UMIDO)
- È FATTO OBBLIGO, a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato settimanale ed in occasione delle fiere, mercatini, manifestazioni ecc., di differenziare i rifiuti mercatali come segue:
- LE BUSTE DI CELLOPHAN E/0 PLASTICA devono essere raccolte e richiuse in sacchi a perdere di cui gli stessi operatori debbono munirsi prima di ogni mercato:
- I CARTONI E LE SCATOLE, dopo essere stati ridotti di volume e legati fra loro, devono essere ordinatamente posizionati nell’area di posteggio, pronti per essere ritirati dagli addetti al servizio di raccolta. Le carte, invece, devono essere inserite in una busta/sacco dedicato, avendo cura che esse non si disperdano fuori del posteggio o suolo pubblico assegnato;
- GLI ALTRI RIFIUTI (GRUCCE, CASSETTE IN PLASTICA etc.) devono essere separatamente e ordinatamente accatastati sempre all’interno dell’area del posteggio;
- II Rifiuti Biodegradabili (UMIDO) devono essere conferiti in idonee buste che saranno consegnate dalla ditta appaltatrice del servizio igiene urbana all’apertura del mercato;
- I rifiuti indifferenziati saranno posti in buste separate.
Nel caso che venga istituito un centro di raccolta mobile nell’area mercato, di cui verrà data comunicazione, ogni ambulante è tenuto alla consegna dei rifiuti presso tale centro lasciando in questo caso il posteggio libero da ogni qualsivoglia rifiuto.
Ai fini di verifica circa il rispetto della presente Ordinanza, gli organi addetti al controllo hanno facoltà di richiedere l’apertura di sacchi e/o pacchi ed involucri per verificare che al loro interno vi siano contenuti solo materiali consentiti.
È FATTO DIVIETO DI:
- Abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo pubblico nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
- Gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;
- Inserire nei sacchi/contenitori, rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi/contenitori, sono stati destinati.
Il Comune attiva la vigilanza pe il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ove le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
AVVERTE
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni di seguito descritte, comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni, tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione, dell’articolo 7-bis del D.lg. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 689/1981:
- Da €25,00 a €500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
- Da €105,00 a €620,00 l’abbandono o deposito da parte di chiunque di rifiuti sul suolo o l’immissione in acque superficiali o sotterranee;
- Da €25,00 a €150,00 se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
È fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici.
Come già previsto dal vigente Regolamento per la concessione e gestione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 17.11.1994, l’inottemperanza alla presente ordinanza, oltre le sanzioni di cui sopra, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
Per i rifiuti INGOMBRANTI E PARTICOLARI è possibile il conferimento diretto da parte dell’utente presso il Centro di Raccolta di Via L.Caboto 88.
DISPONE
[…………………………]IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO C.T.A. (Dott. Pasquale Fusco)
IL SINDACO (Dott. Cosmo Mitrano
Allegati
Fonte: Comune di Gaeta e Foto Ideale Giovani News